Italian court dismisses appeal for generic lack of recidivism application and insufficient sentencing mitigation reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being too generic regarding the application of recidivism and sentencing mitigation. The appellant argued that the lower court failed to apply specific mitigating circumstances due to a lack of recidivism, relying on general defenses. The court rejected this because the trial judge adequately addressed all relevant arguments, including the appellant's criminal history and personal characteristics, without needing to explicitly cite specific statutory mitigations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must be specific and precise; generic complaints regarding the application of recidivism or sentencing mitigation are inadmissible if the court of first instance has already considered and responded to the relevant defensive arguments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNTIER ROSARIO PABLO ISIDRO CUI:02XAIYB nato il 28/09/1987 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
t L' imputato Rosario Pablo Isidoro Puntier ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha confermato quella emessa in data 28/5/2019 dal locale Tribunale, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di evasione ascrittogli, condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce erronea applicazione del legge penale e vizio cumulativo della motivazione t in relazione alla mancata disapplicazione ella recidiva e conseguente applicazione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha risposto alle pertinenti doglianze difensive considerando, a base della reiezione della richiesta riguardante genericamente la eccessività della pena, la personalità del ricorrente, desunta dalle numerose ed anche gravi condanne, anche specifiche, condanne a suo carico.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore