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Ordinanza — n. 3490/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by two defendants regarding criminal liability and suspended sentence for theft and fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3490/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Emanuele Masone and Antonella Natalini inadmissible. The defendants argued that the lower court's finding of criminal responsibility violated Article 192 of the Penal Code and misinterpreted witness testimonies regarding their involvement in theft and fraud. The court rejected these claims as they constituted generic reiterations of arguments already addressed in the appellate judgment without new factual grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 c.p.; Art. 337 c.p.; Art. 635 c.p.: Appeals based on generic reiteration of arguments already decided in the appellate judgment or lacking new factual evidence are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability inadmissible appeal generic reiteration suspended sentence theft and fraud witness testimony Article 192 Penal Code decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.
Vizio cumulativo della motivazione in relazione all'art. 192 c.p. in relazione alla affermazione di responsabilità.
Art. 337 c.p.
Travisamento dei fatti in relazione alla testimonianza della persona offesa ed inosservanza dell'art. 337 c.p.
Art. 635, comma 2 n. 3, c.p.
art. 192 c.p
Vizio cumulativo della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.
art. 337 c.p
Travisamento dei fatti in relazione alla testimonianza della persona offesa ed inosservanza dell'art. 337 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASONE EMANUELE nato a ASCOLI PICENO il 09/05/1993 NATALINI ANTONELLA nato a ASCOLI PICENO il 30/09/1963 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; L)e

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati Emanuele Masone e Antonella Natalini ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Ancona che in parziale riforma di quella emessa in data 20/11/2017 dal Tribunale di Ascoli Piceno, appellata dagli imputati, ha concessciad Antonella Vatalini il beneficio della pena sospesa, confermando la responsabilità dei predetti in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv.,337,582 c.p. (a) ascritto ad entrambi e al reato di cui all'art.635, comma 2 n. 3, c.p. ascritto al Masone e condannati a pena di giustizia. I ricorrenti con unico atto deducono:

Vizio cumulativo della motivazione in relazione all'art. 192 c.p. in relazione alla affermazione di responsabilità. In particolare, illegittima è l'avvenuta individuazione del Masone semplicemente attraverso il riferito recepimento da parte del Guerrieri dEikfrase "lascia stare mia madre" da parte del suo aggressore, come pure dallo stralcio della testimonianza del Giovannozzi. Anche in relazione al capo b) si censura la individuazione del Masone sulla base della inattendibile testimonianza del Tulli. Travisamento dei fatti in relazione alla testimonianza della persona offesa ed inosservanza dell'art. 337 c.p. in relazione alla posizione della Natalini, escludendosi dalla lettura integrale della deposizione della parte offesa che al momento della ripartenza della Natalini fosse in atto l'attività di verbalizzazione del Guerrieri, in realtà già perfezionata.

I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è proposto per questione di fatto rispetto alla non illogica individuazione del Masone, quanto al capo a) (v. pg. 6 della sentenza), desunta dalla testimonianza del Guerrieri e dalla convergente deposizione del Giovannozzi; quanto al capo b) dalla deposizione del Tulli, attendibile sul riconoscimento tramite le immagini della videosorveglianza. Il secondo motivo è generica riproposizione delle doglianze in appello alle quali la Corte ha puntualmente risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici ( v. pg. 7 e sg. della sentenza) in considerazione dell'attività del p.u. correttamente ritenuta in corso di svolgimento.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore Il Pres