Italian Court dismisses appeal against conviction for public order offenses due to generic grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Abdelkader Hmani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Hmani argued that the lower court violated the law regarding the subjective element of the crime and incorrectly applied an aggravating circumstance. The court rejected these claims as the first ground was a generic attack on the judgment's reasoning, while the second was a generic criticism of a correctly applied legal principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 576 c.p.: An appeal based on generic criticisms of the lower court's reasoning or a general disagreement with the application of an aggravating circumstance is inadmissible for lack of specific motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HMANI ABDELKADER nato il 22/03/1979 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Abdelkader Hmani ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha confermato quella emessa in data 30/1/2019 dal Tribunale di Macerata, appellata dall'imputato, che ha dichiarato questi responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (a) e artt. 582,585,576,61 n. 2 e 10,81 cod. pen. (b), condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Violazione dell'art. 337 c.p. e vizio della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rilevandosi che il ricorrente aveva reagito successivamente al compimento dell'atto di ufficio.
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 576, comma 5bis,c.p.., ancorchè esclusa dal primo Giudice, ai fini della procedibilità del reato di lesioni personali. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo é genericamente proposto rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo della sentenza impugnata (v. pg. 5 e ss.) con la quale il ricorrente non si confronta. Il secondo motivo è generica censura alla correttamente ritenuta ricorrenza dell'aggravante in parola, in conformità al citato orientamento di legittimità.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore I