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Ordinanza — n. 3487/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for false accusation due to lack of investigative findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3487/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ivan Graziano Stefan Franchin inadmissible, upholding his conviction for the crime of false accusation. The appellant argued that the lower court failed to assess his actual danger and ignored the lack of investigative measures regarding the alleged crime. The court rejected these claims, ruling that the appeal's legal arguments contradicted established norms and that the case did not involve a patently false report.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.; The appeal is inadmissible when the appellant's legal arguments contradict statutory data and settled case law, particularly where the facts do not constitute a patently false report.

Parole chiave

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false accusation criminal liability inadmissible appeal investigative measures concrete danger Corte di Cassazione pena di giustizia istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 367 c.p.
art. 367 c.p
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 367 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHIN IVAN GRAZIANO STEFAN nato a MILANO il 20/03/1975 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Ivan Graziano Stefan Franchin ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 13/6/2019 dal locale Tribunale, appellata dall'imputato, che ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui agli artt.110, 367 c.p. condannandolo a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce violazione dell'art. 367 c.p. e vizio della motivazione in relazione alla omessa valutazione della concreta pericolosità della condotta dell'imputato con riferimento alla affermazione di responsabilità, avendo rilievo la circostanza che nessun accertamento investigativo è stato svolto per accertare la fondatezza del reato denunciato dal ricorrente, ma solo per accertare la fondatezza della sua denuncia., non valendo la considerazione di ipotesi investigative. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza ( v. pg. 2 e sg.), correttamente essendo stato rilevato che non si versa in un caso di denuncia palesemente inverosimile.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore pfresidep Ang o Capozzi i 4 1 Vi\ I A i lizslA