Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual challenges not addressed by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ruben Antonio Pirella Tasso inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for passive resistance under Article 337 of the Penal Code, arguing he lacked awareness of the agents' official status due to intoxication. The court rejected this because the appeal was a generic factual challenge that the appellate court had already resolved with unassailable reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is a generic challenge to factual findings already decided by the appellate court without specific confrontation with the reasoning provided.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRELLA TASSO RUBEN ANTONIO nato a PONTE DELL'OLIO il 12/12/1990 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Ruben Antonio Pirella Tasso ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 8/10/2019 dal locale Tribunale, appellata dall'imputato, che ha dichiarato questi responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen., condannandolo a pena dì giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., con riferimento alal sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ricorrendo la mera resistenza passiva del ricorrente e della mancata consapevolezza da parte di questi della qualifica di pubblico ufficiale degli agenti intervenuti in ragione dello stato di ebbrezza in cui versava. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per questioni di fatto devolute in appello alle quali la Corte ha risposto con motivazione incensurabile ( v. pg. 4 e ss.) con le quali il ricorrente non si confronta in alcun modo.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore