Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3482/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3482/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3482/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALIA GIUSEPPE MARCO nato a CATANIA il 17/09/1991 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI• L' imputato Giuseppe Marco Scalia ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che in riforma di quella emessa in data 4/6/2020 dal locale Tribunale,appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena inflittagli riconoscendolo responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p.. Il ricorrente deduce apparenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo dei precedenti penali, il carico pendente e la non credibilità delle giustificazioni addotte.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 c.p; Ordinanza — n. 3482/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 c.p.. Il ricorrente deduce apparenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo dei precedenti penali, il carico pendente e la non credibilità delle giustificazioni addotte.

Parole chiave

Generato dall'IA
impunità azione di responsabilità verdetto di colpevolezza legittimazione ad agire responsabilità scemata competenza a conoscere della legittimità e del merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 c.p
L' imputato Giuseppe Marco Scalia ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che in riforma di quella emessa in data 4/6/2020 dal locale Tribunale,appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena inflittagli riconoscendolo responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALIA GIUSEPPE MARCO nato a CATANIA il 17/09/1991 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI•

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' imputato Giuseppe Marco Scalia ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che in riforma di quella emessa in data 4/6/2020 dal locale Tribunale,appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena inflittagli riconoscendolo responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p.. Il ricorrente deduce apparenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo dei precedenti penali, il carico pendente e la non credibilità delle giustificazioni addotte.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. PQ. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore (), Il P