Ordinanza — n. 3482/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALIA GIUSEPPE MARCO nato a CATANIA il 17/09/1991 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI• L' imputato Giuseppe Marco Scalia ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che in riforma di quella emessa in data 4/6/2020 dal locale Tribunale,appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena inflittagli riconoscendolo responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p.. Il ricorrente deduce apparenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo dei precedenti penali, il carico pendente e la non credibilità delle giustificazioni addotte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 c.p; Ordinanza — n. 3482/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 c.p.. Il ricorrente deduce apparenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo dei precedenti penali, il carico pendente e la non credibilità delle giustificazioni addotte.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALIA GIUSEPPE MARCO nato a CATANIA il 17/09/1991 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI•
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Giuseppe Marco Scalia ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che in riforma di quella emessa in data 4/6/2020 dal locale Tribunale,appellata dall'imputato, ha rideterminato la pena inflittagli riconoscendolo responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p.. Il ricorrente deduce apparenza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo dei precedenti penali, il carico pendente e la non credibilità delle giustificazioni addotte.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. PQ. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore (), Il P