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Ordinanza — n. 3480/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false accusation due to lack of retraction efficacy and non-punishability grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3480/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Schiavello's appeal inadmissible regarding his conviction for false accusation. Schiavello argued that his retraction of the false report was effective because the receiving police stations were unaware of it, and he claimed non-punishability due to the immediate retraction. The court rejected these claims as they constituted mere reiteration of factual disputes already resolved by the lower courts, which found the retraction ineffective and the conduct non-occasional given his prior record.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.; Art. 131bis c.p.: The Court of Cassation holds that an appeal reiterating factual questions already decided by the court of first instance is inadmissible, and the judge of merit retains full discretion in assessing the efficacy of retraction and the existence of non-punishability grounds based on the specific conduct and criminal history.

Parole chiave

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false accusation conviction retraction efficacy non-punishability grounds inadmissible appeal reiteration of facts impugnabilità della decisione di rinvio annullamento del lodo arbitrale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.
Art. 131bis c.p.
- vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis c.p. considerata la estemporanea condotta posta in essere e la immediata ritrattazione.
art. 367 c.p
art. 131bis c.p
- vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVELLO LUIGI nato a BOLLATE il 14/10/1975 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Luigi Schiavello ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 21/6/2019 dal Tribunale di Como, che ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui all'art. 367 c.p. condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce; - vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della efficacia scriminante della ritrattazione della falsa denuncia, considerato che i CC di Turate che ricevettero la falsa denuncia non effettuarono alcuna investigazione essendo stata informati dai CC di Cermenate della ritrattazione della denuncia di furto da parte del ricorrente. - vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis c.p. considerata la estemporanea condotta posta in essere e la immediata ritrattazione.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo costituisce reiterazione della questione di fatto alla quale la Corte ha correttamente risposto negando la sussistenza della contestualità della ritrattazione rispetto alla falsa denuncia di furto e, in ogni caso, il ravvedimento operoso in ragione della già avvenuta autonoma ricostruzuine dei fatti da parte dei CC. Il secondo motivo è genericamente proposto per questione di fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità considerando la non occasionalità della condotta criminosa in ragione dei plurimi gravi ed anche specifici precedenti.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere esten