Italian court dismisses appeal claiming drunkenness should have increased generic mitigation due to recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it failed to specifically challenge the recognition of specific recidivism, instead attacking the general mitigation based on drunkenness. The appellant argued that the defendant's intoxication should have increased the weight of generic mitigating circumstances, but the lower court had already confirmed the conviction for crimes under Articles 651 and 81,337 of the Penal Code. The appellate court rejected this generic argument, ruling that the specific recidivism issue was not properly impugned and ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging the equivalence of generic mitigating circumstances due to drunkenness is inadmissible if it does not specifically impugn the recognition of specific recidivism.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINTINI MIRKO nato a MILANO il 16/06/1990 avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Mirko Quintini ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 8/9/2019 dal locale Tribunale, che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 651 e 81,337 c.p., condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione allo stato di ubriachezza dell'imputato che, se debitamente valutato, avrebbe inciso sulla entità della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto in relazione al rilievo del giudice di merito in ordine alla invalicabile ritenuta equivalenza delle concesse attenuanti c.d. generiche - in relazione alle quali la difesa faceva leva sullo stato di ebbrezza per conferire loro maggiore peso - rispetto alla recidiva reiterata specifica reiterata infraquiquennale, il cui riconoscimento non è stato oggetto di impugnazione. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore Presideii0 Angelo Capozzi t " D E IL CA