Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to inconsequential challenges to evidence and failure to justify new proof requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it relied on inconsequential challenges to the absence of evidence regarding criminal responsibility. The appellant failed to provide reasons why the recognized photographic testimony of witness Muratori, which identified the defendant, could not support the conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is based on inconsequential challenges to the evidence record and fails to substantiate requests for new proof that could alter the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDEL NASRI nato il 15/06/1988 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdel Nasri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su censure marcatamente inconferenti dirette a contrastare l'assenza di elementi a sostegno del giudizio di responsabilità, diversi dal riconoscimento fotografico confermato in dibattimento dal teste Muratori ( che in sede di sommarie informazioni ebbe ad indicare nell'imputato l'autore della cessione di sostanza stupefacente intervenuta il 18 marzo 2015) senza precisare le ragioni per le quali siffatta emergenza probatoria non potrebbe valere a supportare la condanna (nel ricorso neppure si ribadiscono gli apodittici rilievi addotti con l'appello in ordine alla inattendibilità del narrato del teste, comunque travolti dalle puntuali considerazioni argomentative spese nella sentenza di primo grado cui si è richiamata quella impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pat