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Ordinanza — n. 3475/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are inadmissible for being outside scope of admissibility review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not suitable for admissibility review. The appellant contested the conviction based on facts already fully examined and rejected by the lower court, including the quantity of seized substances and the lack of atypical mitigating circumstances. The court ruled that these arguments were merely reiterations of the merits already decided and thus fell outside the scope of admissibility objections.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: Appeals to the Court of Cassation must be based on grounds strictly related to admissibility; arguments concerning the merits of the case, such as the evaluation of facts or the application of mitigating circumstances, are inadmissible if already fully examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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admissibility review Court of Cassation merits of the case reiteration of arguments procedural inadmissibility imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITTA SALVATORE nato a CATANIA il 30/04/1979 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Saitta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi estranei ai rilievi utilmente prospettabili in sede di legittimità e in particolare perchè -con il primo motivo di censura si contesta la mancata configurabilità del fatto nei termini di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ribadendo le doglianze esposte con il gravame di merito già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (facendo leva su una valutazione sinergica di tutti gli elementi considerati dalla norma in questione e dando nel caso pregnante rilevanza al dato quantitativo della sostanza detenuta dal ricorrente), del tutto inadeguatamente contrastati in questa sede con una compilativa indicazione degli arresti di legittimità espressi nella materia (ai quali la sentenza risulta essersi adeguata) e facendo leva su aspetti eccentrici al fine (il contegno collaborativo mostrato dall'imputato); con il secondo motivo si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ben