Ordinanza — n. 3474/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLIA LETIZIA nato a CATANIA il 06/12/1972 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputata Letizia Bellia ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che in riforma di quella emessa in data 30.6.2020 dal locale Tribunale, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ha rideterminato la pena inflitta. Il ricorso deduce vizio della motivazione in relazione alla entità della pena inflitta, segnatamente con riferimento alla condotta processuale del ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 c.p; Ordinanza — n. 3474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ha rideterminato la pena inflitta. Il ricorso deduce vizio della motivazione in relazione alla entità della pena inflitta, segnatamente con riferimento alla condotta processuale del ricorrente.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLIA LETIZIA nato a CATANIA il 06/12/1972 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputata Letizia Bellia ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che in riforma di quella emessa in data 30.6.2020 dal locale Tribunale, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ha rideterminato la pena inflitta. Il ricorso deduce vizio della motivazione in relazione alla entità della pena inflitta, segnatamente con riferimento alla condotta processuale del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che nella specie li ha correttamente esercitati con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto della gravità del fatto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore rìlPresid