Ordinanza — n. 3471/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ricorso affidato al difensore di fiducia, Laface Antonio chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Catania, a richiesta delle parti che rinunciavano agli altri motivi di gravame, gli ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge processuale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3471/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge processuale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFACE ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 15/10/1991 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAavvisa_all~.124 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Laface Antonio chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Catania, a richiesta delle parti che rinunciavano agli altri motivi di gravame, gli ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge processuale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.
A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consiglier,ì relatore 1 Il Pre