Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic fact-based criticism and lack of resipiscence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cristian Rugghieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing and conditional suspension based on his good behavior and lack of prior convictions. The court rejected these claims as generic factual criticisms of the lower court's discretionary power and an unfounded assertion of resipiscence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it constitutes a generic criticism of facts or is manifestly unfounded regarding the existence of resipiscence and the exclusion of a favorable prognosis.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERI CRISTIAN nato a CARATE BRIANZA il 11/07/1979 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Cristian Rugghri ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di MIlano che, in parziale riforma di quella emessa in data 23/3/2018 dal Tribunale di Monza, ha rideterminato la pena inflitta per ciascuno dei reati ascritti, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Il ricorrente deduce: violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62b1s cod. pen. in considerazione della incensuratezza del ricorrente e del suo positivo comportamento processuale. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizional6é- della pena, nonostante il suo ridimensionamento e l'incensuratezza del ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilevo della gravità del reato e la insussistenza di effettiva resipiscenza.
Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che proposto per ragioni di fatto rispetto alla corretta esclusione, sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p. indicati in sentenza, della prognosi favorevole sulla astensione da reati. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore iePre