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Ordinanza — n. 3469/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction citing lack of specific evidence and generic defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3469/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Di Maggio inadmissible, upholding the lower court's re-sentencing for drug possession. The appellant argued for cumulative reasoning flaws, lack of specific evidence linking him to the drugs, and unaddressed general mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic factual challenges and found the lower court's reasoning on the quantity of drugs and the appellant's prior record to be legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2 c.p.p.; Art. 73, comma 4 e 5 d.P.R. 309/90: An appeal based on generic factual criticism without specific legal grounds or evidence of reasoning errors is inadmissible, and the court must explicitly address general mitigating circumstances raised by the defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal drug possession quantity cumulative reasoning flaw general mitigating circumstances Corte di Cassazione false dichiarazioni senza giuramento facoltà di astenersi dal testimoniare alibi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192, comma 2 c.p.p.
Il ricorrente deduce: - Vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
Art. 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
- Violazione di legge penale in relazione alla mancata derubricazione di reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
- Violazione di legge penale in relazione alla mancata derubricazione di reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO FRANCESCO nato a CATANIA il 22/02/1973 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Francesco Di Maggio ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Catania che, in riforma di quella emessa in data 20/4/2018 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, confermando la sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Il ricorrente deduce: - Vizio cumulativo della motivazione e violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. in relazione alla affermazione di responsabilità per assenza di indizi gravi, precisi e concordanti in considerazione del ritrovamento di una comune bilancia da cucina non funzionante e di comune rotolo trasparente destinato alla conservazione di alimenti e non esendovi prova che il ricorrente abbia lanciato la sostanza dalla propria finestra. - Violazione di legge penale in relazione alla mancata derubricazione di reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, trattandosi di mariuhana in modestissima quantità. - Violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche, mancando una specifica motivazione a riguardo delle pertinenti doglianze difensive in appello.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo costituisce generica censura in fatto alla ineccepibile ricostruzione posta a base della affermazione di responsabilità, sul rilievo che dall'appartamento abitato dal solo ricorrente - che si attardava ad aprire la porta ai militari intervenuti per perquisirla - veniva lanciato un involucro contenente sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione. Il secondo motivo è manifestamente infondato essendosi data incensurabile ragione della esclusione della ipotesi lieve sull'assorbente rilievo della ricavabilità di 570 dosi medie efficaci.

Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione alla specifica motivazione che ha fatto leva sulle numerose condanne riportate, anche per reati speficici, dal ricorrente. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere