Italian Court dismisses appeal against retrial sentence for recidivism due to manifestly unfounded legal application errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Sabatino's appeal against the Court of Appeal's retrial sentence inadmissible. The appellant argued for an automatic application of specific recidivism rules, but the lower court had already reclassified the offense and adjusted the penalty based on the defendant's established criminal propensity. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, upholding the original sentencing logic regarding the defendant's behavior under the preventive regime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded or if it is generic and does not address the specific powers of the trial judge regarding the assessment of criminal propensity and the application of recidivism rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO MARCO nato a SALERNO il 02/02/1975 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Marco Sabatìno ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Salerno che in riforma di quella emessa in data 10/6/2020 dal GIP del locale Tribunale, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta.
Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla recidiva reiterata specifica infraquiquennale, applicata in via automatica. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha risposto alla pertinente istanza difensiva considerando la radicata propensione criminosa del ricorrente, ulteriormente rappresentata dalla condotta incriminata, indifferente alla spinte inibitorie derivanti dal regime cautelare cui egli era sottoposto al momento del fatto.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore li Presidehte Anelo Capozzi 3 1 -2022 i