Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it concerns a factual issue within the trial court's exclusive competence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo Ippolito inadmissible because it challenged a factual finding regarding the non-punishment of his conduct. The lower court had acquitted him based on the absence of the crime due to the repetition of criminal behavior, a matter reserved for the court of first instance. Consequently, the court ordered Ippolito to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a decision on non-punishment based on factual circumstances is inadmissible as it infringes upon the exclusive competence of the court of first instance to evaluate the facts and determine the existence of the crime.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITO VINCENZO nato a EBOLI il 21/02/1975 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Vincenzo Ippolito ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, in parziale riforma di quella emessa in data 3/10/2019 dal locale Tribunale, ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli sub B) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo AXartt. 81 cpv.,56,393,612 cpv. c. p.) ascrittogli.
Il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 131bis c.p. non essendosi considerata la complessiva valenza degli indicati indici fattuali. Il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto per questione di fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità considerando la reiterazione della condotta criminosa. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore .(il\Presiderrt-e5 Angejo Capozzi P.