Ordinanza — n. 3466/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedim to impugnato, il Tribunale di Trieste ha rigettato il $ reclamo proposto da cliasd. ru..-,mq Carlo Alberto per mancata instaurazione del ( contraddittorio evidenziando che la opposizione alla richiesta di archiviazione era da ritenersi inammissibile perché tardiva e perché presentata presso un ufficio giudiziario non competente. etkc.A.,1-,,,ài-e, 2. Ricorre (cEJtcll,i, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3466/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile, per la non impugnabilità del provvedimento. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHICCHIARELLI CARLO ALBERTO nato a PEHUA30( ARGENTINA) il 09/02/1955 parte offesa nel procedimento c/ MONTERO ROM ERO YUNIA nato il 26/10/1978 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di TRIESTEdat-o-avvi-teratt udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedim to impugnato, il Tribunale di Trieste ha rigettato il $ reclamo proposto da cliasd. ru..-,mq Carlo Alberto per mancata instaurazione del ( contraddittorio evidenziando che la opposizione alla richiesta di archiviazione era da ritenersi inammissibile perché tardiva e perché presentata presso un ufficio giudiziario non competente. etkc.A.,1-,,,ài-e, 2. Ricorre (cEJtcll,i, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile, per la non impugnabilità del provvedimento. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Consi tensore Il Presidente Maria i