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Ordinanza — n. 3465/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence due to procedural inadmissibility under new criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3465/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Zori's appeal inadmissible de plano because it challenged the agreed sentence without raising specific statutory grounds. Zori argued for a violation of law regarding sentencing and the handling of seized assets, but the court noted that appeals against agreed sentences are strictly limited to issues of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegal penalties. Since none of these narrow exceptions were invoked, the appeal was rejected under the special provisions of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are inadmissible unless they concern the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or penalty legality.

Parole chiave

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agreed sentence appeal procedural inadmissibility Criminal Procedure Code de plano dismissal sentencing agreement commisurazione della pena per traffico di stupefacenti piano di esecuzione delle pene detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec.
Art. 610, comma 1 cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
Law n. 103 of 3 August 2017
art. 73 d.P.R. 309/90
1.Zori Luigi impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORI LUIGI nato a NUORO il 25/06/1977 avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di SASSARI Cato avviso alle......pe3Ft-34 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Zori Luigi impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata destinazione della sostanza in sequestro.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. 4.E' agevole, peraltro, osservare che la richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero (pena che nella vicenda oggetto di ricorso è stata definita, senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura pari al minimo edittale e della quale l'impugnata sentenza ha espressamente attestato la congruità).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consig)jr