Ordinanza — n. 3464/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFrezza Mario ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Deduce, come unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3464/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90. Deduce, come unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREZZA MARIO nato a VILLARICCA il 11/05/1977 avverso la sentenza del 19/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdate-avviso-a-t~r; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Frezza Mario ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
2. Deduce, come unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità.
3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. 3.1. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, sicché il ricorso introduce surrettiziamente la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.
D'altra parte, tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, 'non sussistono elementi per l'invocata pronuncia di proscioglimento. 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.0002marnin favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Con bere estensore Il Presidente M