Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing under new procedural law rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ajmi Bessem inadmissible for lack of standing. Bessem personally challenged a settlement sentence without citing any grounds, violating the new procedural rules requiring specific reasons for appeals. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered Bessem to pay the opposing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally without stated reasons against a settlement sentence is inadmissible due to lack of standing under the new procedural regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJMI BESSEM nato il 30/01/1981 avverso la sentenza del 30/03/2021 del TRIBUNALE di GORIZIA(dato ayvlso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ajmi Bessem ricorre personalmente - senza dedurre alcun motivo - avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consi h-é-tè estensore Il Presidente Maria