Cassation appeal dismissed as inadmissible due to eccentricity of ground regarding confiscation not in original agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5, of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant contested the confiscation of a mobile phone, the lower court's decision contained no specific reference to this item, rendering the ground eccentric to the agreed penalty terms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, Art. 610, comma 5 bis, Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the ground of attack is eccentric to the decision's periphery, such as contesting a confiscation not explicitly referenced in the operative part of the judgment.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELGHACHI MOUHSINE nato il 20/09/1993 avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIAdat-e-g~i~lla-pact i ; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Elghachi Mou,gline avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, pur attingendo un profilo della decisione impugnata estraneo al patto in forza del quale è stata applicata la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen. ( si contesta la legittimità della disposta confisca di un telefono cellulare fatto oggetto di preventivo sequestro), pone comunque un tema di giudizio all'evidenza eccentrico rispetto al perimetro della decisione assunta, atteso che la lettura del provvedimento impugnato non contiene alcun specifico riferimento alla confisca del bene oggetto di espressa contestazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, cui si provvede ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen alla luce della estraneità del motivo di impugnazione rispetto al novero di quelli consentiti ex art 448 bis cod. proc. pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò