Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3461/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits under Art. 585 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3461/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hajdari Nazmi inadmissible because it was submitted on January 11, 2021, after the deadline for filing. The underlying decision was rendered on November 25, 2020, under Article 544 of the Code of Criminal Procedure, leaving no time for a new appeal. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, comma 1, lett. a) e 2, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory period for useful interposition has expired, resulting in the automatic application of provisions regarding the consequences of inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility statutory time limits useful interposition deadline Code of Criminal Procedure procedural costs award late filing consequence Cassazione decision tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1, lett. a) e 2, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
in data 25 novembre 2020; rilevato che all'inamissibilità del ricorso, cui si provvede ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod.proc.
Art. 616 cod. proc. pen.
conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJDARI NAZMI nato il 13/02/1981 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di NOVARActertererrrt5r-erFie-pe4i; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hajdari Nazmi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché depositato 1'11 gennaio 2021 una volta perento il termine per l'utile interposizione dell'impugnazione ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, lettera b) dell'art 585 cod. proc pen. considerato che nella specie la decisione è stata assunta ai sensi dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen. in data 25 novembre 2020; rilevato che all'inamissibilità del ricorso, cui si provvede ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod.proc. pen. conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pa