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Ordinanza — n. 3460/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to challenge established case law on plea bargain sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3460/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without a full examination of the merits. The appellant challenged a sentencing decision based on alleged lack of motivation and violation of law, arguing the court failed to verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Code. The Court ruled that such arguments do not constitute a legal violation under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure, as they do not demonstrate a discrepancy between the plea request and the decision or an illegal penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. The Court holds that appeals against sentencing decisions in plea bargain cases are inadmissible if they do not allege a specific legal violation defined by the statute, such as a discrepancy between the plea request and the decision or an illegal penalty.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal violation of law lack of motivation acquittal grounds Cassation procedure legal violation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice.
Art. 129, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761
n. 33040 del 2015 (Jazouli)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARALLO MASSIMO nato a FORMIA il 17/01/1982 avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di ROMAdete-erriStrertleigeret udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Tarallo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata (ex multis Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761) in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento in forza della quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, sia quale difetto di motivazione sia in termini di violazione di legge, la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di uuna pena che possa definirsi illegale neo termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto P