Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to allege a specific statutory ground for appeal under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by three defendants inadmissible de plano. The applicants challenged a sentencing decision based on alleged lack of motivation and violation of law, but the court found these grounds did not meet the strict statutory requirements for cassation. Consequently, the appeals were rejected without merits, and the defendants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible unless they allege specific statutory grounds of legal violation, excluding general defects in motivation or non-existent discrepancies between the request and the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEDUI ISSA SHEKH nato il 09/12/1961 KIPWATE ANNAMARIA ERNEST nato il 08/12/1986 KIPWATE YAKUBU MGAMBWA nato il 12/05/1989 avverso la sentenza del 18/01/2021 del TRIBUNALE di ROMAcbste—t errtt; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposti, con unico atto, nell'interesse di Bedui Issa Shekh, Kipwate Annamaria Ernest, Kipwate Yakubu Mgambwa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata (ex multis Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761) in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento in forza della quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, sia quale difetto di motivazione sia in termini di violazione di legge, la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell'imputato, né, infine, comporta l'irrogazione di uuna pena che possa definirsi illegale neo termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); rilevato che all'inammissibilità, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto