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Ordinanza — n. 3458/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as all grounds are inadmissible under law for lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3458/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Andrea Ballarin inadmissible because none of the raised grounds were permitted under the law for a legitimacy proceeding. The court found that the complainant's arguments regarding drug use and charge reclassification were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with sound legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if the grounds are not permitted by law or are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
legitimacy proceeding inadmissible appeal repetitive arguments drug possession charge reclassification procedural costs Corte di Cassazione imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARIN ANDREA nato a VENEZIA il 20/11/1976 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; b_ letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Ballarin avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare, quanto al primo, che la doglianza ( la rivendicata destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente detenuta) deve ritenersi meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda la pagina 2, capoversi dal terzo al quinto) e che, parimenti, la sollecitata derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. risulta affrontata attraverso un puntuale percorso argonnentativo dando rilievo alle deduzioni difensive sul punto superate tenendo conto di tutti gli indici costitutivi della ipotesi di reato, coerentemente letti in termini sinergici e valutati, nell'ottica della incompatibilità del fatto di lieve entità, con considerazioni logiche immuni a censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto