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Ordinanza — n. 3456/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being personally filed by the appellant instead of a registered special defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the appellant rather than by a registered defense attorney. The appellant, Elis Taullahu, submitted the petition directly, violating the mandatory requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure for appeals to be signed by special counsel. The court ruled that the unique technical complexity of cassation proceedings necessitates representation by a qualified attorney to ensure procedural regularity.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a defense attorney registered in the special roll, as personal filing renders the appeal inadmissible due to the specialized nature of the jurisdiction.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition special defense attorney requirement Code of Criminal Procedure procedural regularity violation ostacoli tecnici difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAULLAHU ELIS nato il 16/07/1988 avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Elis Taullahu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato ancora, che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; rilevato infine che all'inammissibilità del ricorso, cui si provvede plano ai sensi dell'art 610 comma 5 bis cod. proc. pen. conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Patern