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Ordinanza — n. 3454/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court already correctly evaluated facts and law with double assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Yakhlifi Abdeslam inadmissible. The lower courts had already thoroughly examined the facts regarding recidivism and the qualitative and quantitative aspects of the offense, rejecting the appellant's arguments with correct legal reasoning. The court upheld this decision because the first-instance judgment provided a complete and coherent evaluation that left no room for further review on these specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the lower court has already adequately examined the contested issues with correct legal arguments and a double assessment that renders the decision immune from further censure.

Parole chiave

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inadmissible appeal double assessment recidivism evaluation Cassation procedure procedural exhaustion recidiva nell'infrazione doppia punibilità reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAKHLIFI ABDESLAM nato a FES( MAROCCO) il 20/08/1979 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Yakhlifi Abdeslam avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito con doppia valutazione conforme (la sentenza di appello infatti, del tutto correttamente riproduce le puntuali e corrette valutazioni rese dal Tribunale, già assorbenti le ragoni di critica prospettate in seguito con il gravame di merito); ritenuto in particolare, con riguardo al primo motivo, l'assoluta decisività delle indicazioni in fatto descritte ai punti 3.b e 3.c e delle considerazioni logiche esposte al punto 3.d della sentenza di primo grado, succintamente riprese dalla sentenza impugnata, coerenti al dato normativo di rifermento (perché valorizzate non solo in punto al rilievo qualitativo e quantitativo della sostanza) e connotate da una linearità tale da portare la relativa decisione al riparo da censure prospettabili in questa sede; ritenuto ancora che le medesime considerazioni vanno ribadite anche in relazione al secondo motivo, atteso che la valutazione spesa nel riconoscere la recidiva, ricavata dalla lettura delle due decisioni di merito ( si veda il punto 4.b della sentenza di primo grado) rede adeguato conto della ingravescente riprovevolezza da ascrivere al fatto a giudizio, coerentemente letto e filtrato dai precedenti ( per reati contro il patrimonio) ascrivibili all'imputato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Bene