Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of particular leniency in the defendant's conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Battaglini Antonio inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime specified in Article 385 of the Penal Code. The appellate court correctly determined that the defendant's conduct, driven by gravity and intense intent, could not be considered of particular leniency. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The court established that an appeal challenging the non-application of the leniency provision is inadmissible when the defendant's conduct exhibits sufficient gravity and intent to preclude any finding of particular leniency.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLINI ANTONIO nato a FOGGIA il 16/06/1988 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Battaglini Antonio avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.La Corte d'appello di Bari ha, infatti, bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che, stante la gravità della condotta e l'intensità del dolo la condotta da parte dell'imputato non poteva considerarsi di particolare tenuità.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consì li estensore Il Presidente Mari