Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3450/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3450/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Moberik Said inadmissible, confirming the lower court's conviction for resistance and other offenses. The defense argued for recognition of generic mitigating circumstances and challenged the factual assessment of evidence, but the court found these arguments lacked specificity and constituted an impermissible re-evaluation of facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing arguments already examined, or if it attempts a non-consented re-evaluation of factual evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specificity factual re-evaluation generic mitigating circumstances resistance crime motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) and lett. b) of the Code of Criminal Procedure
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 337 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Moberik Said avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per i reati di cui a gli artt. 337 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOBERIK SAID nato U 02/02/1984 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Moberik Said avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per i reati di cui a gli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riferimento 1)al riconoscimento della penale responsabilità in ordine al reato di resistenza;

2) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in questione (pagg. 3-4 della sentenza). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorato a elementi di segno negativo quali i plurimi e specifici precedenti penali.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Con e estenso