Ordinanza — n. 3448/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMBANI MOHAMED (C.U.I 05WVCUK) nato il 11/04/2001 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rombani Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti è inammissibile in quanto sul punto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( in particolare si veda la seconda pagina della motivazione i cui ultimi capoversi danno conto delle censure difensive superandone il portato in termini di incontroversa incensurabilità in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3448/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMBANI MOHAMED (C.U.I 05WVCUK) nato il 11/04/2001 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rombani Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti è inammissibile in quanto sul punto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( in particolare si veda la seconda pagina della motivazione i cui ultimi capoversi danno conto delle censure difensive superandone il portato in termini di incontroversa incensurabilità in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Anna Petruzzellis c/C‘ Th : GEN 2Q22 ,",:Nn • 1.3