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Ordinanza — n. 3447/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of legal grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3447/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Barghzou and Salam inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found that Barghzou's arguments regarding the continuity of drug offenses were already adequately examined and rejected by the lower court, while Salam's complaints on confiscation and sentencing were deemed excessively generic and unfounded. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds of complaint are not permitted by law in terms of admissibility, are already adequately examined by the court of first instance, or are excessively generic and manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals continuity of criminal acts confiscation of illicit gains sentencing determination generic grounds of complaint Article 616 Code of Criminal Procedure drug trafficking offenses censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARGHZOU SAID nato il 02/05/1981 SALAM ABDELALI nato il 07/01/1977 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi proposto nell'interesse di Said Barghzou e Abdelali Salam avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché tutti i motivi di doglianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; considerato in particolare che il ricorso interposto nell'interesse di Said Barghzou, diretto a contrastare la continuazione tra più fatti di reato puniti ai sensi dell'art 73 DPR n. 309 del 1990 (segnatamente di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), ribadisce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito (si vedano in particolare la pagina 2 della sentenza, quarto e quinto capoverso, li dove si da conto della logicità del ritenere legato alla riconducibilità a pregresse cessioni di. cocaina operate dal ricorrente della somma di denaro in contanti rinvenuta nella sua disponibilità nonché della assenza di contestualità temporale tra le condotte contestate quale fattore ostativo alla tesi difensiva della unicità della condotta delittuosa); considerato inoltre che quello proposto nell'interesse di Abdelali Salam avuto riguardo al tema della confisca appare connotato da estrema genericità sia nel contestare in diritto le valutazioni pregiudiziali operate dalla Corte del merito rispetto alle dichiarazioni allegate dalla difesa e ritenute inutilizzabili, sia alle considerazioni di merito dirette comunque a depotenziarne il rilievo probatorio, rimaste estranee a qualsivoglia critica; considerato infine che, sempre con riferimento al ricorso di Abdelali Salam, afferente la determinazione del trattamento punitivo la relativa doglianza oltre che generica è comunque manifestamente infondata perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Kresidente Bened