Italian court dismisses appeal against criminal conviction for tax evasion due to lack of critical analysis of defense arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Asri Nabil against his criminal conviction for tax evasion inadmissible. The appellant argued that the appellate court's decision suffered from a defect in reasoning by failing to critically analyze his defense arguments. The court rejected this claim, stating that the lower court provided a linear and logical analysis of the facts and law without requiring a deeper critique of the defense's position.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the contested decision contains a clear and logical analysis of the arguments presented by the defense, rendering the criticism of the reasoning unfounded.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASRI NABIL nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 19/01/1982 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Asri Nabil ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di evasione.
2. L'imputato deduce il vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza respinge le doglianze difensive.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di Amri (p. 2 sentenza impugnata).
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consi liere estensore Il Presidente Maria a Vigna (Anna Puzzellis DEPOSI -1-:\T