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Ordinanza — n. 3442/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3442/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUCCIANI MASSIMO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 04/03/1974 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Petrucciani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'ipotizzata resistenza passiva, ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod.pen. risulta immediatamente contraddetta dalle emergenze in fatto descritte nelle sentenza impugnata ( pagina 3, quarto capoverso) rimaste estranee a qualsivoglia critica diretta da parte della difesa; la rivendicata riqualificazione del reato di cui al capo B) nella ipotesi del comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risulta addotta in termini generici senza alcun confronto specifico con la puntuale motivazione spesa sul punto dai giudici del merito, coerentemente legata alla pregnante rilevanza de dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta confermato anche dalla perizia svolta ( pagina 4, ultimo capoverso); il mancato riconoscimento delle generiche riposa su una sufficiente e non illogica motivazione ( coerentemente legata alla presenza di precedenti, uno dei quali specifico) che porta la decisione in esame al riparo da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 337 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3442/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod.pen. risulta immediatamente contraddetta dalle emergenze in fatto descritte nelle sentenza impugnata ( pagina 3, quarto capoverso) rimaste estranee a qualsivoglia critica diretta da parte della difesa; la rivendicata riqualificazione del reato di cui al capo B) nella ipotesi del comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risulta addotta in termini generici senza alcun confronto specifico con la puntuale motivazione spesa sul punto dai giudici del merito, coerentemente legata alla pregnante rilevanza de dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta confermato anche dalla perizia svolta ( pagina 4, ultimo capoverso); il mancato riconoscimento delle generiche riposa su una sufficiente e non illogica motivazione ( coerentemente legata alla presenza di precedenti, uno dei quali specifico) che porta la decisione in esame al riparo da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sostanze soggette a restrizione traffico aggravato di stupefacenti difesa contro le pratiche commerciali illecite opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRUCCIANI MASSIMO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 04/03/1974 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Petrucciani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'ipotizzata resistenza passiva, ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod.pen. risulta immediatamente contraddetta dalle emergenze in fatto descritte nelle sentenza impugnata ( pagina 3, quarto capoverso) rimaste estranee a qualsivoglia critica diretta da parte della difesa; la rivendicata riqualificazione del reato di cui al capo B) nella ipotesi del comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risulta addotta in termini generici senza alcun confronto specifico con la puntuale motivazione spesa sul punto dai giudici del merito, coerentemente legata alla pregnante rilevanza de dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta confermato anche dalla perizia svolta ( pagina 4, ultimo capoverso); il mancato riconoscimento delle generiche riposa su una sufficiente e non illogica motivazione ( coerentemente legata alla presenza di precedenti, uno dei quali specifico) che porta la decisione in esame al riparo da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore /11 Presidente Benedet