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Ordinanza — n. 3441/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3441/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3441/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Maltese Angelo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di evasione. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del reato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3441/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del reato.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili testimone a carico testimone anonimo attendibilità dei testimoni verdetto di colpevolezza facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE ANGELO nato a MARSALA il 21/04/1973 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Maltese Angelo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di evasione.

2. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo del reato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando sì abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di Maltese (p. 3 sentenza impugnata).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Con ere e tensore Il Presidente Mari a Vigna Anna Petruzzellis •;-j O STATA TATA t° e A. i\lrF-I 31 6 2022