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Ordinanza — n. 3438/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3438/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3438/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Diongue El Hadji Moussa ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte facoltà di astenersi dal testimoniare prova del dolo dubbio circa il carattere di infrazione principio del ne bis in idem dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
Diongue El Hadji Moussa ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIONGUE EL HADJI MOUSSA nato il 27/01/1972 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Diongue El Hadji Moussa ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consigl stensore Il Prmsidente Maria S Vigna Anni Petruzzellis DE POSI 31 t