Cassation appeal dismissed for lack of interest due to defendant's explicit waiver of prescription defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lacked a concrete and actual interest in the proceedings. The defendant had explicitly waived the prescription defense during the appellate hearing, rendering the appeal's goal of reinstating the trial moot. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 cod. pen.; Art. 127 cod. proc. pen.: When an accused explicitly waives the defense of prescription during the appellate hearing, the appeal loses its concrete and actual interest, rendering the cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CVETKOVIC IVAN nato il 04/02/1974 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO 1.Cvetkovdc Ivan ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. essendo il reato estinto per prescrizione.
2. L'imputato, deduce la violazione di legge in relazione alla mancata fissazione di udienza ex art. 127 cod. proc. pen. nel corso della quale avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Rileva il Collegio che il ricorrente è privo di interesse. Deve, infatti, osservarsi che in tema di ricorso per cassazione, la sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della decisione di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d'appello, dolo allorchè l'imputato abbia espressamente rinunciato alla prescrizione, allegando, così, un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso (Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D.,Rv. 279272). Nel caso in esame, nessun interesse concreto è stato allegato dal difensore.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consig estensore Il Presidente Maria Sia Vigna DEPOSIT Mna Petruz