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Ordinanza — n. 3434/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on peculation charges citing lack of critical analysis and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3434/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grievances merely reiterated lower court arguments without providing the necessary critical analysis of the appellate decision's reasoning. The appellant challenged the conviction for peculation by questioning the chronicity of his gambling addiction and the qualifications of experts, but the court found these claims manifestly unfounded given the logical motivation in the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the civil party's costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must be grounded in a critical analysis of the contested decision's reasoning; mere repetition of lower court arguments without demonstrating why the motivation is flawed renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis peculation conviction gambling addiction defense costs of appeal diritto a un difensore garanzia di un equo processo prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 610 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALANO NAZARIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 26/04/1963 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gualano Nazario ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di peculato in danno della ASL della Provincia di Foggia.

2. L'imputato deduce 1) il vizio di motivazione in relazione alla cronicità della ludopatia, alla richiesta rinnovazione dibattimentale, alle qualifiche professionali dei consulenti, al nesso eziologico, alla mancata elaborazione del test DSM, alla documentazione pregressa, ai certificati redatti dalla dottoressa Lo Russo, al mancato rilievo del precedente atto di peculato;

2) la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla rinnovazione della perizia e alla mancata escussione della dottoressa Lo Russo. 3.La parte civile costituita ASL di Foggia ha depositato conclusioni scritte con allegata nota spese.

4. Il ricorso è inammissibile. 5'. Le censure, meramente reiterative dei motivi di appello, non appaiono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso entrambi i motivi sono, all'evidenza, manifestamente infondati, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di Gualano e infondati i motivi di appello (p. 3-12 della sentenza impugnata).

6. Deve, infine, ricordarsi che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, solo se questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Nella specie, va esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che si è limitata a chiedere la conferma della condanna. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre