Italian Court dismisses appeal against drug importation conviction for lack of specific reasoning critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by De Bies Egmond inadmissible regarding a conviction for drug importation. The appellant argued the lower court failed to reclassify the offense under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law. The court rejected this claim, stating the appeal lacked a critical analysis of the reasoning and found the appellate decision's motivation logical and sufficient given the defendant's prominent role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect in motivation is inadmissible if it fails to critically analyze the arguments supporting the decision or if the reasoning is evident and logical.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BIES EGMOND nato a SANTO DOMINGO( REP. DOMINICANA) il 29/03/1974 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. De Bies Egmond ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
2. L'imputato deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie nella violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di De Bies e l'impossibilità di riconoscere la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in considerazione del ruolo di spicco rivestito da De Bies nell'importazione dello stupefacente (p. 3 della sentenza impugnata).
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il