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Ordinanza — n. 3431/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal liability judgment due to lack of legal criticism of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3431/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Although the defendant argued that the minimal quantity of substance found should negate criminal liability, the appellate court's motivation was deemed linear and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to critically analyze the reasoning of the decision under attack, rendering the legal objection unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis procedural costs order minimal quantity defense appellate reasoning review prove acquisite tramite sorveglianza sufficienza della testimonianza prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIAZZA SALVATORE nato a PALERMO il 20/08/1992 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Di Piazza Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 2. L'imputato deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità, attesa la minima quantità di sostanza rinvenuta.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La censura non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di Di Piazza (p. 7 e 8 sentenza impugnata).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consitillere estensore Il Pres