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Ordinanza — n. 3426/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of apparent logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3426/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Catter's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. The lower courts had found the seized drugs intended for sale and denied general mitigating circumstances due to the defendant's extensive criminal record. The Supreme Court rejected the appeal because the reasoning was complete, coherent, and consistent between the first and second instance judgments, leaving no room for a new substantive evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's reasoning is complete, coherent, and free from apparent logical flaws, as the Supreme Court cannot substitute its own assessment of the evidence or merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility apparent logical flaws drug trafficking conviction mitigating circumstances denial substantive review prohibition legittimazione a contestare licenza impugnazione della cancellazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 2 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTER LUIGI nato a CONCORDIA SULLA SECCHIA il 21/02/1945 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Catter Luigi ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

2. L'imputato, deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'uso personale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Rileva il Collegio che la Corte territoriale ha dato attenta risposta alle deduzioni mosse nel gravame di merito ed ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che la droga detenuta fosse destinata allo spaccio (pag. 3 della sentenza impugnata) e che le circostanze attenuanti generiche non fossero concedibili in ragione dei molteplici e gravi precedenti penali dell'imputato. 4.1.

A ciò si aggiunga che ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente. 4.2.

A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurìmis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 settem