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Ordinanza — n. 3425/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic factual re-evaluation without objective evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3425/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Aliou Diallo inadmissible and ordered him to pay court costs. Diallo challenged a reduced sentence for tax fraud, arguing the lower court ignored Article 192 of the Code of Criminal Procedure and relied solely on distant observation without objective proof. The court rejected these claims, ruling that the appeal was a generic attempt to re-evaluate factual findings without specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is a generic challenge to the factual reconstruction of the case without specific legal arguments or objective evidence supporting the alleged error.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation tax fraud liability distant observation objective evidence requirement court costs award Article 192 c.p.p. allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ricorrente fondata sulla osservazione da lunga distanza della sua condotta, senza altro riscontro obiettivo.
Art. 360 c.p.p.
artt. 110 c.p
art. 192 c.p
Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 192 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO ALIOU nato il 24/03/1991 avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Aliou Diallo ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in parziale riforma di quella emessa in data 26/5/2015 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, confermando la sua responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p.,73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ricorrente fondata sulla osservazione da lunga distanza della sua condotta, senza altro riscontro obiettivo. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per questione di fatto riguardante rivalutazione probatoria rispetto alla incensurabile ricostruzione posta a base del giudizio di responsabilità ( v. pg. 2 della sentenza). All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del> ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore Presidente Ang o Capozzi ,Ut) D L. P tr.:, t It: 3 N 2022