Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds regarding omitted appellate devolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lamin Singhateh inadmissible and ordered him to pay court costs. Singhateh argued that the Court of Appeal failed to devolve specific issues regarding his criminal responsibility to the appellate court as required by law. The court rejected this claim because the appeal was too generic and did not specifically address the omission of devolution on the responsibility issues, which were already considered final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not based on specific grounds regarding the omission of devolution in appeal of issues concerning the accused's responsibility, as such issues are deemed to have acquired res judicata.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGHATEH LAMIN nato il 09/04/1990 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; e 18068/21
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Lamin Singhateh ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in riforma di quella emessa in data 18/7/2020 dal locale Tribunale, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, confermando la sua responsabilità in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ( a) e art. 337 c.p. ( b). Il ricorrente deduce omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto in relazione alla omessa devoluzione in appello delle questioni riguardanti la responsabilità dell'imputato, sulla quale - pertanto - doveva ritenersi formato il giudicato.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento dì una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estenso