Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds regarding will formation and public prosecutor consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a settlement agreement under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code, arguing the court failed to evaluate specific conditions for acquittal under Article 129. The court ruled that appeals against such settlements are only admissible if they concern the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding complaints about waived grounds or sentencing errors absent illegal sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Appeals against settlement agreements under Art. 599-bis c.p.p. are admissible solely for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding complaints on waived grounds or sentencing determinations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FUSCO FERDINANDO nato a NAPOLI il 05/04/1976 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdate-~i.se-34.1e-perrit udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ferdinando Di Fusco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello;
Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta o infine, come nella specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore ILPresidente /- r Benedetto Pat rnò Raddusa /it„._