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Ordinanza — n. 3421/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for tax fraud due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Oviosun Evelyn Eki inadmissible, confirming her conviction for tax fraud. The lower courts had thoroughly analyzed the evidence and found the defendant's criminal liability proven, with the appellate decision logically aligning with the first-instance ruling. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 192, 530 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the appellate court has provided a reasoned judgment that adequately addresses the arguments raised and confirms the evidence supporting the conviction without logical gaps.

Parole chiave

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tax fraud conviction inadmissible appeal lack of new evidence unified reasoning court costs order responsabilità penale dei minori accusa penale caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 530 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OVIOSUN EVELYN EKI nato il 16/03/1998 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oviosun Evelyn Eki ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 73, commi 1, d.P.R. 309/90.

2. L'imputata, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Rileva il Collegio che la Corte territoriale ha dato attenta risposta alle deduzioni mosse nel gravame di merito ed ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputata. 4.1. A ciò si aggiunga che ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consigli4 etensore /14