Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds regarding sentencing and generic measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the specific punitive treatment and the lack of recognition of generic measures, arguing that the lower court's reasoning was insufficient. The court rejected these claims because the contested decision was fully motivated, logically sound, and consistent with the statutory minimum penalty, rendering the appellant's objections aspecific and ungrounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals against sentencing determinations are inadmissible if they rely on aspecific censure of the lower court's motivation or fail to substantiate objections regarding the lack of recognition of generic measures when the decision is sufficiently reasoned and consistent with the statutory minimum.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANIA RAMONA nato a NAPOLI il 14/11/1991 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ramona Ania avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, unicamente diretto a contrastare la determinazione del trattamento punitivo, è inammissibile perché, con riguardo al mancato riconoscimento delle generiche, adduce censure del tutto aspecifiche rispetto alla puntuale e definita motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale (facendo leva, tra l'altro, sui precedenti e sulle peculiarità della condotta, resa allorquando la ricorrente si trovava ristretta agli arresti domiciliari) mentre in relazione alla misura del trattamento comminato, assertivamente non motivata, risulta smentito dal tenore della decisione impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto anche alla luce della misura della pena irrogata ( di poco superiore al minimo edittale previsto dalla fattispecie in contestazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto