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Ordinanza — n. 3419/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating generic grievances without engaging with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3419/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Arturo Quintero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Quintero challenged the conviction for drug trafficking, arguing the court relied solely on the Public Prosecutor's information without verifying his alleged activities and failed to consider mitigating circumstances. The court rejected these arguments, noting that the appeal merely repeated generic complaints from the appellate stage without addressing the specific reasons for the lower court's findings on liability and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it re-litigates grievances already raised in the appellate judgment without engaging with the specific reasons given by the lower court for its decisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of grievances lack of engagement drug trafficking conviction procedural dismissal motivi probatori testimone a carico sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
senza alcun riscontro positivo sulla attività di cessione da parte del ricorrente, in via subordinata dovendosi applicare l'ipotesi lieve; Mancata assunzione di prova decisiva costituita dalle dichiarazioni degli operanti di p.g., dell'Esposito e dell'imputato ricorrente; Violazione dell'art. 192 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINTERO ARTURO nato a SORRENTO il 30/09/1976 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Arturo Quintero ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa in data 9/7/2014 dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui alli art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ascrittigli sub capi 1, 5, 6, 7, 8, 9,10 e 11 (quest'ultimo, limitatamente alla cessione a Marco Maresca), condannandolo a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce: violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 ed erronea valutazione della prove in relazione alla affermazione di responsabilità, essendosi fondata sulla sola informativa di P.G. senza alcun riscontro positivo sulla attività di cessione da parte del ricorrente, in via subordinata dovendosi applicare l'ipotesi lieve; Mancata assunzione di prova decisiva costituita dalle dichiarazioni degli operanti di p.g., dell'Esposito e dell'imputato ricorrente; Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; Vizio cumulativo della motivazione in relazione alla pena irrogata mancando i parametri di riferimento.

Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pena irrogata ed alla mancata concessione delle attenuanti c.d. generiche nella massima estensione. Il ricorso è inammissibile in quanto - al di là della gran parte dedicata a questioni di natura normativa e di questioni generali circa la sua applicazione (vedi pg. 6/21 del ricorso) - ripropone del tutto genericamente le doglianze prospettate in appello senza confrontarsi in alcun modo con le ragioni poste a base della decisione sia sotto il profilo della affermazione di responsabiltà, ivi compresa l'esclusione della ipotesi lieve ( v. pg. 6/12 della sentenza) che della determinazione della pena (v. pg. 13 e sg. della sentenza).

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna delits ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore Il P