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Ordinanza — n. 3417/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of non-prosecution cause for financial fraud to save a relative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's reclassification of the crime under Article 378 of the Penal Code. The defendant argued that the criminal conduct lacked a non-prosecution cause under Article 384 because the funds were not used to save a relative from inevitable harm. The court rejected this, finding the defendant's sole transaction was a single financial transfer to an uncle whose absence was supported by others, negating the necessity to save him from grave damage.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.; Art. 384 c.p.: The court established that a single financial transaction to a relative does not automatically constitute the non-prosecution cause of saving a person from inevitable harm if the recipient's absence was independently supported by others.

Parole chiave

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financial fraud non-prosecution cause relative's harm criminal intent appeal inadmissibility delitto contro l'ambiente considerazioni di protezione ambientale responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.
Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 378 cod.
Art. 384, comma 1, c.p.
pen., per la errata ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod.
art. 378 c.p
Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 378 cod.
art. 378 cod. pen
Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 378 cod. pen., per la errata ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIMBOLI DOMENICO LUCA nato a ALESSANDRIA il 31/03/1986 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Domenico Luca Trimboli ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Torino che in parziale riforma di quella emessa in data 19/4/2018 dal Tribunale di Alessandria, riqualificato il reato di cui al capo B) ai sensi dell'art. 378 c.p., riconosciute le attenuenti generiche, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato.

Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 378 cod. pen., per la errata ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen., risultando contraddittoria la dichiarata finalità della condotta criminosa in favore del prossimo congiunto con la esclusione della predetta causa di non punibilità, che doveva ritenersi susssistente in re ipsa. E' pervenuta memoria difensiva che ribadisce le ragioni del ricorso, ammissibili e fondate, chiedendo la assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in relazione alla corretta esclusione della causa di non punibiltà in parola considerando che l'imputato risultava aver realizzato una singola transazione finanziaria in favore dello zio Pasquale Trimboli (alias Pasquale), la cui latitanza era da altri sostenuta e finanziata, dovendosi pertanto escludere che la condotta criminosa fosse commessa per la necessità di salvare lo zio da un grave e inevitabile nocumento alla libertà. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore Presider,e Ange Capozzi