Cassation court dismisses appeal as all grounds are inadmissible for lack of legal basis in final instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because all grounds lacked legal basis in the final instance. The appellant argued against the conviction for drug possession and sentencing, but the court found the lower court's reasoning on evidence, drug quantity, and sentencing fully justified. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; Art. 606, lett. d), comma 6, c.p.p.: Appeals in the final instance are inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without new legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMAGNA MASSIMO nato a NAPOLI il 06/06/1963 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Lamagna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi che lo compongono non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che con il primo motivo vengono riprodotti profili di censura ( afferenti la dimostrazione dell'accordo inerente l'acquisto nonché della successiva consegna della droga in contestazione, pari a 5 Kg di hashish, acquistata per suo conto dal Lanzilli) adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con motivazione manifestamente estranea a vuoti o incongruenze logiche ( si vedano le puntuali argomentazioni espresse alle pagine 15 e 16 della sentenza impugnata alla luce delle captazioni ivi richiamate); ritenuta ancora la manifesta infondatezza sia delle censure esposte in relazione alla omessa derubricazione del fatto nei termini di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. 309 del 1990, sia di quelle dirette a rilevare la violazione del disposto di cui alla lettera d) dell'ad 606 cod. proc. pen considerata la puntuale motivazione spesa dalla Corte del merito -nel ritenere il fatto incompatibile con l'ipotesi di lieve entità sollecitata dalla difesa alla luce della sinergica e complessiva valutazione di tutti gli estremi della disposizione in questione ( si veda la pagina 16, terzo capoverso) in linea con le indicazioni di principio rese da questa Corte (da ultimo ribadite con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018 delle sezioni unite), -nonche nell'escludere la decisività della prova orale sollecitata dalla difesa alla luce del quadro probatorio garantito dal tenore delle intercettazioni in atti ( si veda pagina 16, 2 capoverso); ritenuta, infine, la manifesta infondatezza delle censure afferenti la determinazione del trattamento punitivo considerato che la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ancor più considerando la misura della pena irrogata ( di poco superiore al minimo edittale) e l'assenza di elementi di segno positivo trascurati dai giudici del merito e utili a una soluzione opposta in punto di riconoscimento delle generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò