Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for obstructing police identification duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Federico Marciano inadmissible. The appellant argued that the lower courts failed to justify the police intervention and imposed a penalty exceeding the statutory minimum without sufficient reasoning. The court rejected these claims as they constituted generic factual criticisms rather than legal violations, noting that the trial judges correctly exercised their discretion regarding the gravity of the conduct and the applicant's prior history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 582, 585, 576, n. 1, 61 n. 2 e 10 cod. pen.: The Supreme Court holds that appeals based on generic factual disputes regarding the reconstruction of conduct or the exercise of judicial discretion in sentencing are inadmissible if the lower court's reasoning is sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO FEDERICO nato a NOVI LIGURE il 05/12/1971 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Federico Marciano ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato quella emessa in data 14/7/2019 dal Tribunale di Alessandria, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (a) e artt. 582, 585, 576, n. 1, 61 n. 2 e 10 cod. pen. (b), condannandolo a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., in mancanza della individuazione degli elementi giustificativi dell'intervento delle forze dell'ordine, considerando peraltro che il carabiniere già conosceva il ricorrente, così risultando ultroneo l'atto di ufficio che egli avrebbe voluto impedire. - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena al di là del minimo edittale, mancando la ragione della gravità del reato. - Inosservanza degli artt. 163 e 165, comma 2, cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena, la quale sarebbe dovuta essere concessa in presenza della precedente concessione del beneficio, subordinandola ad uno degli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 165 cod. pen., non ostando la precedente condanna per minaccia semplice.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo é genericamente proposto per questioni di fatto rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo della sentenza impugnata ( v. pg.
5) che hanno ricostruito le condotte oppositive del ricorrente alla necessaria attività identificativa del carabiniere dopo che egli aveva inveito contro questi in luogo pubblico. Il secondo motivo è generica censura in fatto alla corretta valutazione della ostativa gravità della condotta, violenta e pretestuosamente vendicativa delle precedente inflizione della sanzione amministrativa. Il terzo motivo costituisce censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la ostatività della precedente concessione del beneficio e della inclinazione alla violenza da parte del ricorrente in ragione del precedente per minaccia.
All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021