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Ordinanza — n. 3411/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding drug possession quantity and quality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3411/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling it was a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The defendant argued against the conviction based on the specific quantity and quality of seized substances, but the appellate court had already provided a complete and coherent evaluation of these elements. Consequently, the court found no merit in re-examining the case, citing the principle that the lower judge's reasoning was sufficient and immune from further criticism.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments drug possession quantity substance quality Cassazione Rome procedural dismissal criminal appeal imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILIO MORENO nato a ROMA il 12/03/1983 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Milio Moreno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, nel negare la configurabilità comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con motivazione sintetica ma compiuta, ha fatto coerente riferimento a tutti gli elementi considerati dalla detta fattispecie valutati in termini di sinergica reciprocità dando coerente rilievo alla quantità non indifferente della sostanza detenuta, alla qualità eterogenea della stessa, alle modalità della condotta, concludendo, con valutazione certamente immune a censure prospettabili in questa sede, per la incompatibilità del fatto con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Arf Petruz ri„,....._._.,,..).,:• ___..._....„.......